Finalmente: a Marlia e Barga tutti assolti

Tutti assolti perché il fatto non sussiste

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Barga e Marlia (LUCCA)

16 Aprile 2015: Si conclude il processo a carico dei TSRM iniziato nel 2013

Tutti assolti perché il fatto non sussiste

Il processo riguardava lo svolgimento di indagini radiologiche in assenza del medico radiologo, le indagini venivano eseguite dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e inviate per via telematica (utilizzando gli strumenti della tele-radiologia) al medico per la diagnosi.

Nella sentenza di assoluzione del 4 luglio 2014 è riportato: “da parte dei tecnici di radiologia non vi è stato alcun esercizio di compiti propri del medico specialista in radiologia, alcuna indebita invasione di campo, men che meno sotto il profilo del dolo, bensì il corretto e ordinario svolgimento dei compiti loro propri”.

Infatti, la legge n. 25 del 31 gennaio 1983, prevede che i tecnici sanitari di radiologia medica siano autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica anche in assenza del medico radiologo, i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell’apparato scheletrico, del torace e dell’addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentralizzate.

Con il sistema di telerefertazione a distanza in uso al Marlia, le immagini prodotte venivano inviate attraverso il sistema RIS PACS all’Ospedale Campo di Marte di Lucca dove venivano lette e refertate da un medico radiologo, in ottemperanza delle Linee guida per l’assicurazione di qualità in teleradiologia prodotte dall’Istituto superiore di sanità (2010).

Nel dispositivo della sentenza è specificato che a Marlia si praticava radiologia di base, e quindi la dose di esposizione alle radiazioni per esame era inferiore alla millisivert (mSv), dosaggio scientificamente considerato entro assoluti range di sicurezza per la salute.

Infine, le persone che si recavano presso il Distretto sanitario di Marlia per svolgere esami radiologici di base senza mezzi di contrasto, erano tutte munite di prescrizione del proprio medico curante. I tecnici di radiologia si erano inoltre curati di chiedere loro se fossero o meno in stato di gravidanza facendo sottoscrivere una dichiarazione liberatoria, così come previsto dalla direttiva rappresentata dai Documenti SIRM (Società Italiana Radiologia Medica) 2010-2012 relativa ai consensi informati.

Barga: Tutti assolti il 16 Aprile 2015 e attendiamo di leggere la sentenza quando verrà depositata.

Approfondimento consigliato: Il fare responsabile del Tecnico Radiologo


 

Approfondimenti e documenti della Federazione Nazionale:

Leggi le motivazioni

Sentenza 2014

Attività di radiologia convenzionale svolta dal TSRM