La legge n. 55/2024 ha previsto l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e la formazione degli albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio pedagogici, che si va ad inserire in un complesso panorama di normative che regolamentano le professioni d’aiuto.
Come ben spiegato nella Nota di chiarimento della Commissione d’Albo Nazionale:
1) gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini della FNO TSRM e PSTRP possono continuare ad esercitare le funzioni previste e finora esercitate nell’ambito dei Servizi nei quali lavorano per i requisiti e le competenze riconosciute dall’elenco speciale;
2) non vi è alcun obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative per coloro che sono regolarmente iscritti agli Albi o agli ESE degli Ordini TSRM e PSTRP e che intendono continuare a svolgere le attività previste dal profilo professionale di cui al DM n. 520/1998;
3) non sussiste un divieto alla doppia iscrizione per l’iscritto all’ESE che, permanendo naturalmente iscritto presso l’Ordine TSRM e PSTRP, desideri iscriversi contemporaneamente all’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, per quanto non se ne ravvisi la necessità ai fini dell’esercizio professionale di cui al DM n. 520/1998.
Poiché alcuni dei nostri iscritti potrebbero possedere ulteriori titoli abilitanti[1] , ovvero rientrare nelle categorie previste dall’art. 11 in prima applicazione per l’iscrizione agli Albi di cui alla Legge n. 55/2024, riportiamo di seguito alcune informazioni utili.
Ad oggi è stato già nominato presso il Tribunale di Milano il Commissario di Regione Lombardia, scelto tra i magistrati in servizio, che si occuperà di raccogliere le iscrizioni dei Professionisti e di indire le elezioni. Alla pagina dedicata del Tribunale si possono trovare tutti gli aggiornamenti su questo argomento.
Ecco i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti:
- Hai una delle lauree magistrali LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S;
- Hai la laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento);
N.B.: Se rientri nelle casistiche sopra elencate ma non eserciti la Professione, NON è obbligatorio/necessario iscriverti ora. Potrai presentare l’istanza anche in futuro, qualora dovessi iniziare ad esercitare.
Ulteriori condizioni per le quali è prevista l’iscrizione all’Albo dei Pedagogisti:
- Sei un professore universitario ordinario e associato, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegna o ha insegnato discipline pedagogiche presso università italiane o istituzioni di particolare rilevanza scientifica;
- Sei un ricercatore e assistente universitario di ruolo in discipline pedagogiche o sei un laureato che ricopre o ha ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica;
- Ricopri o hai ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree (LM-85 e 87/S, LM-93, LM-57 e 65/S, LM-50 e 56/S), svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, se hai superato un pubblico concorso o se hai fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- Hai operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.
N.B.: Chi rientra in tali criteri potrà iscriversi solo durante il periodo di prima applicazione della legge, il cui termine è fissato al 6 agosto 2024, con proroga annunciata dal Ministero della Giustizia. Dopo tale scadenza, non sarà più possibile accedere alla procedura.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Educatori Professionali Socio-pedagogici:
- Hai la laurea Triennale L19 in Scienze dell’Educazione;
- Hai la Laurea 18 in Scienze dell’Educazione (triennale);
- Hai la qualifica 60 CFU: qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Avevi più di 50 anni di età e 10 anni di servizio ed eri titolare di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all’entrata in vigore di quest’ultima (01/01/2018);
- Avevi almeno 20 anni di servizio negli ambiti professionali indicati dal comma 594 della 205/2017 all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (01/01/2018).
N.B.: Se rientri in queste casistiche ma non eserciti la Professione, NON è obbligatorio/necessario iscriversi ora. Potrai presentare l’istanza anche in futuro, qualora dovessi iniziare ad esercitare.
- a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia previsti dall’art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ovvero a coloro che hanno i titoli ritenuti idonei dalle specifiche normative regionali conseguiti entro l’anno scolastico/accademico 2021/2022 (Nota del Ministero n. 14176 dell’8 agosto 2018).
- Per Regione Lombardia, i titoli previsti dalla DGR 20588/2005 e dalla Circolare 18/10/2005 n. 45 vigenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017, nonché dalla DGR XI/2929 del 9 marzo 2020 sono:
- “diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto magistrale);
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico pedagogico (5 anni);
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (tre anni);
- diploma di dirigente di comunità (5 anni);
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni);
- operatore dei servizi sociali (tre anni);
- diploma di assistente per l’infanzia (tre anni); –
- vigilatrice d’infanzia (tre anni);
- puericultrice (tre anni).
- Ovviamente, quale operatore socio educativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l’educatore professionale”
[Circolare 45/2005 attuativa la DGR 20588/2005 – BURL 31 ottobre 2005 n. 250] - “LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi
- LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
- LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education”
[DGR XI/2929 del 9 marzo 2020]
N.B.: Chi rientra in tale situazione potrà iscriversi all’Albo degli Educatori Socio Pedagogici solo durante il periodo di prima applicazione della legge, il cui termine è fissato al 6 agosto 2024, con proroga annunciata dal Ministero della Giustizia. Dopo tale scadenza, non sarà più possibile accedere alla procedura di iscrizione.
La modalità di compilazione delle domande d’iscrizione è online. I passaggi necessari alla presentazione della domanda sono i seguenti:
- vai sulla pagina del Tribunale di Milano dedicata alla formazione degli Albi dei Pedagogisti e degli Educatori Socio-pedagogici;
- clicca sul link corrispondente al tuo Albo;
- compila il form, al termine del quale il sistema restituirà la modulistica precompilata;
- la modulistica dovrà essere stampata, controllata e firmata sulla marca da bollo (annullandola: vedi nota in fondo alla pagina);
- la documentazione (istanza, autocertificazione, marca da bollo, scansione fronte e retro del documento d’identità, titolo/i di studio) dovrà essere scansionata, allegata e inviata utilizzando una casella di posta ordinaria (NON PEC) all’indirizzo e-mail indicato per lo specifico albo.
(albo.pedagogisti.tribunale.milano@giustizia.it oppure albo.educatori2.tribunale.milano@giustizia.it).
Il termine ultimo per l’invio delle domande per il periodo di prima applicazione relativo alle norme transitorie è quello del 6 agosto 2024, con proroga annunciata dal Ministero della Giustizia. Per chi invece fosse in possesso degli altri titoli, sarà possibile iscriversi anche successivamente, una volta istituito l’Ordine e solo se esercitante altra professione.
NOTA FINALE:
Le informazioni qui riportate vengono fornite dall’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio nella consapevolezza che alcuni colleghi potrebbero essere interessati anche all’iscrizione agli Albi sopra citati. La segreteria dell’Ordine non è tuttavia in possesso di ulteriori informazioni e non è in grado di fornire consulenza telefonica o via e-mail sulle procedure di iscrizione.
HAI ALTRE DOMANDE? VISUALIZZA LA REGISTRAZIONE DEL WEBINAR ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE D’ALBO EDUCATORI PROFESSIONALI SULLA LEGGE N. 55/2024 -> https://attendee.gotowebinar.com/recording/3215769586450757807
[1] Un titolo ovvero un’abilitazione permette l’iscrizione ad un unico Ordine.