AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE RELATIVA ALL’ANNO DI COMPETENZA OCCORRE CHE LA DOMANDA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE VENGA FATTA PERVENIRE ALL’ORDINE, TASSATIVAMENTE ENTRO IL 30 OTTOBRE DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO A CUI SI VOGLIONO RIFERIRE GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
Modulo per Domanda di Cancellazione dall'Ordine
ATTENZIONE – Termine ultimo per la richiesta di cancellazione dall’Ordine professionale (anche per pensionamento)
Sede e uffici
Indirizzo della sede:
Via San Gregorio n° 53, scala A, 4° piano, Milano
Telefono: +39 02 55184849
La segreteria dell’Ordine risponde nella seguente fascia oraria:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 19:00
orario continuato
Via San Gregorio n° 53, scala A, 4° piano, Milano
Telefono: +39 02 55184849
La segreteria dell’Ordine risponde nella seguente fascia oraria:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 19:00
orario continuato
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
Obbligo di possedere casella PEC per tutti gli iscritti
Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012.
L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio ha già messo a disposizione GRATUITAMENTE per tutti gli iscritti la casella PEC,
• Se ha già aderito a quella messa a disposizione dall’Ordine con dominio @pec.tsrm-pstrp.org o @pec.tsrm.org non dovrà comunicare nulla. Verifichi di avere la possibilità di accedere alla PEC accedendo sul sito https://webmail.pec.it/;
• Se è già titolare di una casella PEC diversa da quella dell’Ordine, la preghiamo di segnalarcelo attraverso il FORM DEDICATO.
Obbligo comunicazione PEC da parte dell’Ordine
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), l’Ordine è tenuto a raccogliere e comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei propri iscritti all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), gestito per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy da Infocamere S.c.p.a.
In conformità all’art. 6-quater del medesimo decreto legislativo, i domicili digitali presenti in INI-PEC vengono trasferiti automaticamente nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che ne assicura la pubblicità e la consultabilità ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto l’Ordine (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). Non è richiesto il consenso dell’interessato.
Resta ferma la possibilità per l’iscritto di richiedere l’aggiornamento o la sostituzione del proprio domicilio digitale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti dei registri pubblici. >
Modulistica
Iscrizione obbligatoria all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Ricordiamo che a norma dell’art. 4 della L. 3/2018 e del DM 13/3/2018, l’iscrizione agli ordini è obbligatoria per TUTTE le professioni sanitarie.
L’iscrizione è possibile tramite il link https://amministrazione.alboweb.net/







