Formazione e ECM


HAI DUBBI SULLA FORMAZIONE ECM E SULLA GESTIONE DEL PORTALE Co.Ge.A.P.S.?

GUARDA I TUTORIAL REALIZZATI DA POLIS LOMBARDIA IN COLLABORAZIONE CON ESPONENTI DEGLI ORDINI TSRM E PSTRP DELLA LOMBARDIA
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oppure scarica il Vademecum realizzato dagli Ordini delle Professioni Sanitarie della Lombardia in collaborazione con PoliS Lombardia, incentrato sull’uso del portale Co.Ge.A.P.S. nella gestione del fabbisogno formativo

Altrimenti puoi consultare le nostre domande frequenti (FAQ):

A chi è rivolto l’obbligo ECM?
I destinatari dell’obbligo ECM sono tutti gli iscritti. A partire dal 2018, l’obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione all’Albo professionale. Per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione professionale prima del 2018, l’obbligo parte dal 01/01 dell’anno successivo al conseguimento del titolo abilitante. Chi desidera effettuare la modifica della data di obbligo assolvimento del fabbisogno formativo ECM può seguire le seguenti ISTRUZIONI.

In ogni caso, tale obbligo è calcolabile solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, non soggetto né all’obbligo né alla certificazione ECM.

L’obbligo ECM sussiste finché il professionista iscritto esercita la professione.

Da quando decorre l’obbligo ECM per gli iscritti a partire dal 2020?
Su specifica volontà della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP a decorrere dall’anno 2020 incluso vengono considerati dalla piattaforma CoGeAPS come professionisti “neo-abilitati all’esercizio della professione”. In virtù di ciò, l’obbligo formativo ECM decorrerà dall’anno solare successivo a quello della prima iscrizione all’Ordine professionale e i crediti ECM acquisiti antecedentemente a questa data non verranno conteggiati.

Qual è la decorrenza dell’obbligo ECM per gli iscritti agli Elenchi Speciali ad esaurimento?
La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 15/04/2022 stabilisce la decorrenza al 01/01/2023 dell’obbligo in materia di formazione continua in medicina per gli iscritti agli Elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019, compreso quello dei Massofisioterapisti, a seguito della sentenza del TAR del Lazio pubblicata il 20/12/2022 (per approfondimenti su questo tema si invita a consultare sotto la risposta alla domanda: Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?).
Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM entra in vigore a partire dal triennio 2023-2025. Qualora un iscritto agli Elenchi speciali ad esaurimento avesse acquisito crediti ECM in passato, precisiamo che questi non saranno ritenuti validi ai fini del raggiungimento del fabbisogno formativo, in quanto conseguiti prima della decorrenza dell’obbligo stesso.  Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il testo della delibera QUI.

Sono un Massofisioterapista. Anche io sono soggetto all’obbligo ECM?
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“. Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM. Tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono dunque soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.

Sono iscritto ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì. Tutti gli iscritti sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

Anche i liberi professionisti sono tenuti all’adempimento dell’obbligo ECM?
La formazione continua è un obbligo per tutti gli operatori sanitari, a prescindere dalla forma contrattuale o dal regime professionale.

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM per ogni anno o tutti i crediti in un anno. L’importante sarà averne acquisiti 150 entro il 31/12/22), al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?
È possibile completare l’intero obbligo formativo (150 ECM) in modalità FAD.

Dove posso visualizzare e gestire la mia situazione crediti?
Per visualizzare i crediti registrati nell’anagrafe ECM occorre accedere alla piattaforma Co.Ge.A.P.S. Si ricorda che per l’accesso è necessario essere in possesso di uno SPID (identità digitale) o della Carta d’Identità Elettronica.

Qual è il termine ultimo per il soddisfacimento del mio obbligo ECM per il triennio 2020-2022?
A seguito della pubblicazione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, è stato prorogato il termine per l’acquisizione dei crediti ECM per tutti i professionisti sanitari. L’art. 4 del Decreto, infatti, posticipa la scadenza dell’obbligo formativo al 31/12/2023.

Posso utilizzare i crediti acquisiti nel triennio in corso per sanare un eventuale debito formativo legato al triennio 2020-2022?
Visto il posticipo della scadenza dell’obbligo formativo al 31/12/2023 (vedi domanda precedente), è possibile utilizzare i crediti ECM acquisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per sanare eventuali debiti formativi del triennio 2020-2022.

Quando scade, invece, il triennio 2023-2025?

Il triennio scade il 31/12/2025.

Come vengono comunicati e registrati i crediti ECM?
I crediti ottenuti tramite corsi in presenza o a distanza organizzati dai Provider vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S., entro 90 giorni dalla data dell’evento accreditato.

In caso di FAD, i crediti ottenuti vengono trasmessi al Co.Ge.A.P.S. entro 90 giorni dalla data del termine del FAD stesso, e non dalla fruizione del FAD da parte dell’iscritto.

Quando posso segnalare partecipazioni a corsi ECM che non risultano sul portale Co.Ge.A.P.S.?
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

A chi e a partire da quando posso richiedere la certificazione di assolvimento dell’obbligo ECM per il triennio 2020-2022 (+2023)?

La richiesta può essere inviata all’Ordine tramite e-mail all’indirizzo formazione@milanotsrm.org SOLO a partire dal 30/04/2024, in quanto i crediti inseriti dal provider per il triennio appena trascorso potrebbero comparire a sistema anche nei primi mesi del 2024. Le richieste che perverranno PRIMA di tale data non saranno prese in considerazione.

Sono un TSRM. A quanto ammontano i crediti ECM da acquisire in materia di radioprotezione?
A partire dal triennio 2020-2022 sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Per maggiori informazioni sul recupero dei crediti acquisiti in precedenza, sul calcolo della percentuale dovuta in base alla situazione individuale e sulla possibilità di ottenere i crediti tramite l’autoformazione, si rimanda al seguente LINK.

Quali sono i termini per il recupero e lo spostamento dei crediti formativi ECM?
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo al triennio 2020-2022 è consentito spostare i crediti acquisiti per saldare il fabbisogno mancante, grazie alla partecipazione a eventi con “data fine evento” entro il 31 dicembre 2023. Lo spostamento può essere eseguito fino al 30 giugno 2024, in autonomia, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. Segnaliamo che i crediti possono essere spostati solo se conseguiti nel 2023 e solo al triennio 2020-2022. Non è possibile spostarli, invece, dai trienni precedenti a quelli successivi.

Sono previsti esoneri ed esenzioni per il professionista sanitario?
Sì e devono essere inseriti autonomamente dal professionista direttamente sul portale Co.Ge.A.P.S.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Sì. L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale, pertanto eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
No. L’esenzione comporta una sospensione temporanea dall’obbligo ECM, perciò le partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Se acquisisco crediti ECM durante il primo anno di iscrizione all’Ordine, durante il quale ancora non sussiste l’obbligo di acquisire i crediti ECM, i crediti valgono ai fini del conteggio generale del triennio?
Durante il primo anno di iscrizione all’Ordine non vige ancora l’obbligo di ottenere i crediti, pertanto i crediti acquisiti prima della decorrenza di tale obbligo non verranno considerati.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo comporta sanzioni?
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è oggetto di sanzione sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. È a discrezione degli Ordini emanare provvedimenti in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Si segnala, tuttavia, che in base alla conversione in Legge n. 233/2021 del Decreto recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, devono essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. L’art. 38 bis chiarisce che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 Legge Gelli-Bianco, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

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Corso FAD creditiecmgratis.itIntroduzione all’intelligenza artificiale in medicina per il personale sanitario – 6 crediti ECM – scad. 19/02/2024 – per tutte le Professioni

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